ART. 1

COMITES è l’abbreviazione di „Comitato degli Italiani all’Estero“ (DPR 8 marzo 1991 nr. 86 Art. 2 e Legge 23 ottobre 2003 nr,286 art. 1 comma1)

Con il termine di legge si fa riferimento alla legge del 23 ottobre 2003 nr. 286 art. 1, lettera a, e al regolamento di attuazione DPR 29 dicembre 2003 nr. 395

Con il termine di Comitato si intende il COMITES ( legge del 23 ottobre 2003 nr. 286 art. 1, lettera af)

 

ART. 2

Per quanto attiene i compiti ed il campo di intervento si fa diretto riferimento alla legge ed al regolamento di applicazione, in particolare all’art. 2 della legge 286.

 

ART. 3

Il Comitato provvede al proprio finanziamento e all’adempimento dei propri compiti con:

  1. le rendite dell’eventuale patrimonio;
  2. i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
  3. gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
  4. gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
  5. il ricavato di attività e di manifestazioni varie

 

ART. 4

Organi del Comitato sono:

  1. l’assemblea
  2. l’esecutivo

 

ART. 5

L’Assemblea è il massimo organo del Comitato.

È costituita dai membri eletti. Attualmente in numero di 18.

Le sue attribuzioni sono quelle che nei testi di legge ed i loro regolamenti vengono demandate al Comitato.

L’assemblea viene attualmente rinnovata ogni 5 anni.

I suoi componenti restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo Comitato.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

 

ART. 6

L’esecutivo è eletto dall’assemblea con le modalità di cui all’ art. 11 della legge 23 ottobre 2003 nr. 286.

L’esecutivo istruisce le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive.

 

ART. 7

Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

Il presidente convoca il Comitato nei termini previsti dall’art. 10 della legge 23 ottobre 2003 nr. 286.

 

ART. 8

Il segretario è eletto dall’assemblea nel corso della prima riunione del Comitato subito dopo l’elezione del presidente (Art. 29 comma 7 DPR 29 dicembre 2003 nr. 395). Il segretario svolge anche le funzioni di segretario dell’esecutivo anche senza esserne membro (Art. 30 DPR 29 dicembre 2003 nr. 395).

 

ART. 9

Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro sulla base dell’art. 12 della legge 23 ottobre 2003 nr. 286.

 

ART. 10

Le riunioni del Comitato sono convocate dal presidente o per suo mandato dal vice presidente.

L’invito scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione va inviato 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di convocazione d’urgenza l’invito deve essere comunicato almeno 24 ore prima dell’adunanza.

Di norma le riunioni successive vanno concordate alla fine della riunione in corso.

All’inizio della riunione possono essere chieste integrazioni o cambiamenti all’ordine del giorno. Sulla richiesta decide l’assemblea.

In caso di richiesta di convocazione essa va indirizzata in forma scritta al presidente sulla base dell’art. 10 comma 3  della legge 23 ottobre 2003 nr. 286.

 

ART. 11

L’esecutivo è convocato dal presidente o su suo mandato dal vice presidente.

 

ART. 12

Ai partecipanti ai lavori dell’assemblea, dell’esecutivo e delle commissioni, residenti al di fuori del comune nel quale si svolgono i lavori citati, spetta il rimborso delle spese di viaggio in base alla tariffa praticata dal mezzo pubblico più economico.

A codesti membri l’assemblea decide di derogare un gettone di presenza dell’importo di 10,- Euro.

 

ART. 13

IL Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso (art.3 comma 4  legge 23 ottobre 2003 nr. 286).

 

ART. 14

Le dimissioni del presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all’art. 5 comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del comitato. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato art. 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. (Art. 10, comma 2 legge 23 ottobre 2003 nr. 286).

 

ART. 15

Il presente regolamento entra in vigore non appena approvato dall’assemblea.

 

ART. 16

Per quanto non regolato o contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla legge 23 ottobre 2003 nr. 286 e DPR 29 dicembre 2003 nr. 395.

Per quanto attiene la modalità degli interventi, la presentazione di mozioni, esclusa quella di sfiducia, si applicano le regole normalmente in uso negli organismi di partecipazione e gestione democraticamente eletti.